Statuto CNA

 

STATUTO REGIONALE CNA SARDA
 
ART. 1 – Costituzione
 
E' costituita la Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media della Sardegna. La CNA della Sardegna assume il nome di CNA Sarda, associazione volontaria e senza fini di lucro, con sede in Cagliari.
La CNA Sarda concorre a comporre il sistema CNA e rappresenta il livello di relazione, gestione strategica ed attuazione della rappresentanza di interessi nella regione Sardegna.
 
ART. 2 - Scopi e attività da svolgere in diretta attuazione dei medesimi

Scopi della CNA Sarda sono la rappresentanza, la tutela e lo sviluppo di tutte le imprese artigiane, delle piccole e medie imprese, delle piccole e medie industrie  e del più generale mondo dell’impresa e delle relative forme associate, nonché degli artigiani, del lavoro autonomo nelle sue diverse espressioni, delle imprenditrici e degli imprenditori e dei pensionati; la rappresentanza, la tutela e lo sviluppo si realizzano nei rapporti con le istituzioni pubbliche e private, la Pubblica Amministrazione, le organizzazioni politiche, economiche e sociali.
 
In diretta attuazione di tali scopi, la CNA svolge le seguenti attività:
 
a) organizza seminari di studio, ricerche, convegni su temi economici e sociali di interesse generale, promuove accordi di carattere economico nell’interesse delle imprese, iniziative tese ad affermare politiche per le imprese, nonché processi di ammodernamento delle Pubbliche Amministrazioni, al fine di creare un ambiente favorevole alla crescita della competitività delle imprese artigiane e delle piccole e medie imprese nell’ambito del sistema produttivo regionale; promuove inoltre lo sviluppo dell’associazionismo tra imprese, anche al fine di una loro più forte e qualificata presenza sul mercato;

b) promuove o fornisce direttamente servizi di consulenza, assistenza e informazione alle imprese, alle imprenditrici ed agli imprenditori associati, quali quelli tributari, legali, amministrativi, di consulenza del lavoro, ambientali, previdenziali, assistenziali, informatici, finanziari, commerciali, assicurativi, di attività editoriale e quanti altri occorrenti, anche mediante la costituzione di appositi enti e società;

c) promuove lo sviluppo e la tutela dell’assistenza sociale a favore degli artigiani e dei loro familiari ed addetti, nonché di altre categorie di cittadini italiani e stranieri  Per realizzare tale scopo la CNA si avvale del suo ente di Patronato EPASA, organizzazione strumentale e specifica attraverso la quale esplica le attività di patronato di cui alle legge 30 marzo 2001 n.152,   la cui costituzione è stata approvata con Decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale 21.04.1971, ai sensi e per gli effetti del DLCPS 29.071947, n. 804, ratificato dalla Legge 17.04.1956, n. 561;

d) assume iniziative volte alla qualificazione e all’aggiornamento professionale delle imprenditrici e degli imprenditori, dei loro addetti e degli operatori del sistema CNA, avvalendosi anche delle strutture nazionali e territoriali dell’Ente Confederale Istruzione Professionale Artigianato (ECIPA);

e) attua la rappresentanza e la tutela dei pensionati anche attraverso la costituzione della CNA
 
Pensionati;
 
f) assume iniziative atte ad ammodernare e sviluppare le imprese, a potenziare la loro produttività ed a favorire la collocazione del loro prodotto sui mercati;

g) costituisce strutture organizzative idonee a compiere operazioni economiche, finanziarie ed immobiliari, assume la partecipazione e promuove la costituzione di società, istituti, associazioni, fondazioni ed enti di qualsiasi natura giuridica, anche mediante il ricorso a propri mezzi finanziari e patrimoniali, svolge attività editoriale dotandosi di agenzie di stampa ed organi di informazione;

h) individua i bisogni degli associati nella gestione dell’impresa, nella relazione con il mercato e con l’ambiente nel quale è inserita l’impresa, al fine della progettazione ed organizzazione di servizi di consulenza e assistenza, di azioni di rappresentanza e di iniziative di sviluppo e qualificazione delle imprese;

i)  esercita ogni altra funzione e mandato che siano ad essa conferiti da legge, regolamento, disposizione o deliberazione dei propri organi dirigenti.

TITOLO II

IL SISTEMA CNA: COSTITUZIONE, OBIETTIVI, ARTICOLAZIONE

ART. 3 – La CNA Sarda

La CNA Sarda costituisce il sistema regionale ed unitario di rappresentanza generale dell’impresa sarda, con particolare riferimento all’Artigianato, alle Piccole e Medie Imprese, alle Piccole e Medie Industrie ed alle relative forme associate, nonché alle imprenditrici, agli imprenditori, a tutte le forme di lavoro autonomo ed  ai pensionati, così come definito dallo statuto nazionale della CNA.

Ogni associato è titolare del rapporto associativo con l’intero sistema CNA ed ha diritto a valersi dell’insieme delle attività realizzate da ogni componente del sistema stesso, conformemente alle modalità stabilite.
L’adesione al sistema CNA avviene mediante tesseramento unico ed unitario e dà luogo automaticamente all’inquadramento nelle CNA Provinciali di riferimento nonché nelle altre articolazioni del sistema riconosciute dalla CNA.
I pensionati si iscrivono a CNA Pensionati mediante specifico tesseramento che dà luogo automaticamente ad inquadramento al livello provinciale di riferimento, in relazione alla residenza anagrafica.

Il sistema confederale CNA, così definito, si basa sulla confluenza e sulla coerenza in una logica di sistema unitario fondato sulla utilità, reciprocità e creazione di valore.
 
ART. 4 – Scopi e compiti della CNA Sarda

  • rappresenta e tutela gli interessi del sistema CNA e dei suoi associati al livello della regione e presso le istituzioni regionali;

 

  • elabora e dirige a livello regionale la politica sindacale e le relative iniziative e stipula con il concorso delle unioni presenti nel territorio regionale contratti ed accordi sindacali;
  • elabora le proposte legislative da avanzare alle Regioni;
  • opera nell’ambito delle politiche di promozione economica in ambito regionale e, in accordo con la CNA Nazionale, anche in ambito interregionale;
  • attua e gestisce, nell'ambito degli indirizzi complessivi del sistema CNA, le politiche ed i provvedimenti comunitari nella propria regione.
  • stabilisce lo stato giuridico ed economico del personale dipendente e detiene il potere esclusivo al livello regionale di assumere obbligazioni e concludere accordi aventi rilevanza patrimoniale nei confronti di terzi.

 La CNA Sarda assume funzioni di controllo sulla correttezza degli atti e sul rispetto dei vincoli statutari ed esercita anche il potere di commissariamento su delega specifica della Direzione Nazionale, delle Associazioni provinciali.
E’ demandata al regolamento, la definizione di norme vincolanti in materia di verifica, di controllo finanziario e di bilancio delle articolazioni confederali che compongono la CNA Sarda.

La CNA Sarda svolge funzioni di:

  • integrazione fra le CNA Provinciali, anche attraverso economie di scala e rapporti di sussidiarietà tra associazioni provinciali e CNA regionale;

 

  • gestione del rapporto con la CNA Nazionale e con le altre CNA regionali;

La CNA Sarda, d’intesa con le CNA Provinciali, opera per l’organizzazione delle Unioni Regionali CNA, di CNA Pensionati e degli altri raggruppamenti di interesse riconosciuti dalla CNA definendo all’interno del Piano Strategico regionale la scelta delle risorse da impegnare nelle stesse.

ART. 5 - Le articolazioni del Sistema della CNA Sarda

A) Le Unioni regionali
 
L’Unione è una istanza di aggregazione di interessi di settore.
Le Unioni sono stabilite dalla Direzione Nazionale CNA.

Le Unioni della CNA Sarda sono articolazioni di livello regionale. Esse sono costituite, a partire dal livello regionale, da tutti gli associati al sistema CNA appartenenti al rispettivo ambito professionale o settore di attività economica.

Le Unioni sono dotate di organi elettivi di governo rappresentativi della pluralità delle identità professionali degli associati presenti all’interno dell’Unione a livello regionale.

Ciascuna Unione, nella propria autonomia, può articolarsi ulteriormente al suo interno secondo modalità organizzative atte a riconoscere, valorizzare, rappresentare specifici ambiti di interesse interni all’Unione e legati ad identità di mestiere, di settore, di filiera, di distretto produttivo, di territorio.

Sono organi dell’Unione:

  1. l’Assemblea,
  2. il Consiglio,
  3. la Presidenza;
  4. il Presidente.

L’Assemblea regionale dell’Unione si riunisce ogni 4 anni e concorre ad eleggere pro quota i componenti dell’Assemblea regionale della CNA nell’ambito delle norme stabilite dallo statuto e dal regolamento della CNA regionale.

Contestualmente:


    * elegge il Consiglio regionale dell’Unione secondo modalità di composizione e di funzionamento stabilite dagli statuti e/o dai regolamenti della CNA regionale che ne garantiscano la rappresentanza ed il pluralismo delle identità professionali e di settore interne all’Unione;

    * elegge  il Presidente e la Presidenza dell’Unione regionale, nomina il segretario di unione garantendo la rappresentanza ed il pluralismo delle identità professionali e di settore interne all’Unione;

    * elegge i rappresentanti dell’Unione Regionale al Consiglio Nazionale di Unione, secondo il regolamento approvato dalla Direzione della CNA Nazionale.

I Presidenti regionali e i componenti della Presidenza di Unione restano in carica per quattro anni e per non più di due mandati pieni e consecutivi.
Il Presidente di Unione regionale è membro di diritto dell’Assemblea Regionale della CNA e della Direzione Regionale della CNA.

Le Unioni svolgono la funzione di rappresentanza esterna per delega del Presidente regionale della CNA.

Il Presidente regionale delega di norma all’Unione e al suo Presidente di:

    * rappresentare gli interessi degli associati nell’ambito dell’Unione stessa, impegnandosi a determinare una effettiva ed equilibrata integrazione organizzativa del sistema CNA;

    * rappresentare istituzionalmente le relative categorie professionali;

    * elaborare  e gestire le relazioni sindacali di competenza dei rispettivi mestieri e/o settori e stipulano, previo assenso della Presidenza Regionale CNA, i CRI dei rispettivi mestieri e/o settori;

    * elaborare e attuare le politiche di promozione economica di settore, anche attraverso apposite iniziative volte alla erogazione di servizi settoriali alle imprese, previa espressa delibera autorizzativa  dei rispettivi livelli confederali;

    * dar vita a forme di coordinamento intersettoriale di concerto con gli organismi confederali corrispondenti.

L’assunzione di iniziative o determinazioni che abbiano rilevanza o intersechino interessi confederali devono essere concertati con la Presidenza regionale CNA.
Nel caso il Presidente regionale CNA non riconosca in tutto o in parte le deleghe ciò deve avvenire con parere  conforme alla Direzione al corrispondente livello.

Il Presidente della CNA, per giustificati motivi e su parere conforme della Direzione, può ritirare la delega al Presidente di Unione al corrispondente livello.

Le Unioni non possono assumere obbligazioni e concludere accordi aventi rilevanza patrimoniale nei confronti di terzi. Tale potere resta in capo del Presidente del livello confederale corrispondente il quale opera su mandato dei relativi organi confederali. Delle obbligazioni eventualmente assunte dai rappresentanti delle Unioni ai diversi livelli associativi, rispondono in via esclusiva e diretta i medesimi rappresentanti.

Le Unioni concorrono a definire contenuti ed obiettivi del Piano Strategico della CNA regionale, al fine di concordare le risorse umane, organizzative e finanziarie che la CNA impegnerà nelle attività concernenti le Unioni.

B) CNA PENSIONATI

La CNA promuove la rappresentanza degli interessi dei pensionati attraverso l’organizzazione di CNA Pensionati.

L’organizzazione di CNA Pensionati concorre a comporre il sistema della CNA regionale.

Il Presidente regionale di CNA Pensionati è membro di diritto della Assemblea e della Direzione della CNA al corrispondente livello confederale.

TITOLO III

IL SISTEMA CNA: REQUISITI DI AMMISSIONE

ART. 6 - Adesione al sistema CNA

Possono aderire al sistema CNA le imprese e le relative forme associate,  i soci e/o collaboratori familiari ed amministratori di società di persone, i legali rappresentanti e gli amministratori con deleghe operative delle società di capitali, le imprenditrici e gli imprenditori, i lavoratori autonomi e i pensionati iscritti a CNA Pensionati.

Gli associati al sistema CNA debbono:

a) accettare lo Statuto della CNA  Nazionale e della CNA Regionale e della CNA Provinciale di riferimento;

b) rispettare le regole di comportamento contenute nello Statuto, nel regolamento e nel codice etico della Confederazione;

c) ottemperare alla contribuzione al sistema CNA con il versamento delle quote associative, anche con le modalità previste dalla Legge 4 giugno 1973, n. 311 e successive modificazioni; l’adesione impegna l’associato a fornire al sistema CNA e agli enti di emanazione E.C.I.P.A. ed E.P.A.S.A. le informazioni che potranno essergli richieste, relative alla sua impresa ed alle sue posizioni previdenziali ed assistenziali obbligatorie, autorizzandone irrevocabilmente, purché sia garantito l’anonimato, l’utilizzo e l’elaborazione a fini statistici, di ricerca e quant’altro con qualsiasi mezzo, anche informatico, nonché il loro inserimento in banche dati accessibili anche a terzi;

d) garantire una partecipazione attiva alla vita e allo sviluppo del sistema CNA.
 

ART. 7 - Requisiti necessari per far parte del sistema CNA

Per fare parte del sistema CNA, la CNA Sardegna con il presente Statuto attua e soddisfa tutti i requisiti stabiliti dall’articolo 8 dello Statuto Nazionale, in particolare per quanto attiene a:

a) scopi, funzioni, identità e valori corrispondenti a quelli dello Statuto nazionale, in particolare per quanto attiene al rispetto degli artt. 2,3, 4,5,7,9;

b) che gli organi di direzione siano formati esclusivamente da imprenditrici e imprenditori iscritti alla CNA, legali rappresentanti e amministratori con deleghe operative di società di capitali e forme associate iscritte alla CNA, pensionati iscritti a CNA Pensionati;

c) modalità di coinvolgimento complessivo degli associati per consentire una effettiva partecipazione alla determinazione delle deleghe successive, facendo in modo che tale determinazione proceda sempre dal basso verso l'alto;

d) l’obbligo per le CNA Provinciali di garantire il versamento, da parte di tutti gli associati, della contribuzione al sistema CNA con il versamento delle quote associative, secondo modalità e quantità stabilite dall’Assemblea Nazionale della CNA;

e) organi di controllo, garanzia ed arbitrali coerenti con il presente Statuto;

f) ambiti territoriali e merceologici così definiti: una sola CNA Provinciale per ogni ambito territoriale, come definito dalla Direzione nazionale; una sola CNA Regionale per ogni regione; una sola Unione per la corrispondente aggregazione di mestieri al livello confederale corrispondente;

g) adozione del codice etico e del codice di comportamento per la prevenzione di reati ai sensi del D.Lgs. 231/2001 predisposti dalla CNA Nazionale;

h) la messa a disposizione del sistema CNA dei dati associativi e quant’altro necessario a dimostrare la correttezza e la trasparenza nella gestione organizzativa e nella conduzione amministrativa;

i)che il rinnovo degli organi dirigenti avvenga ogni 4 anni;

j) che la durata in carica del Presidente a tutti i livelli non superi i due mandati pieni consecutivi;

k) il riconoscimento del ruolo e delle funzioni delle altre componenti il sistema CNA;

l) la costituzione di CNA Pensionati a tutti i livelli territoriali, garantendone ambiti di autonomia politica e finanziaria, oltre che i necessari supporti organizzativi;

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